Sanzioni secondarie: un ostacolo 'occulto' all'accessibilità dei mercati
Il caso Iran
Pubblicato da Valeria Minasi. .
MENA Pianificazione Internazionalizzazione Mercati emergenti Export Accessibilità mercato
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Nel complesso quadro del commercio internazionale vi sono molteplici tipologie di barriere. Alcune risultano evidenti e necessitano soltanto di un po’ di esperienza (dazi, norme di salvaguardia, quote, registrazioni, etc); altre, invece, risultano essere “occulte” e rischiano di essere pericolose anche per grandi colossi commerciali.
È il caso delle sanzioni, cioè di quegli ostacoli al commercio con un determinato paese che spesso, come nel caso delle sanzioni secondarie statunitensi, vanno a colpire non solo i Paesi direttamente interessati, ma anche i partner che vogliano effettuare operazioni commerciali con detti paesi.
Distinguiamo rapidamente tra sanzioni primarie e secondarie. Le sanzioni primarie sono applicabili alle U.S. persons, vale a dire a qualsiasi individuo si trovi sul territorio degli USA, a qualsiasi cittadino degli Stati Uniti o ai residenti permanenti che si trovino in qualsiasi parte del mondo, e alle entità statunitensi, ai prodotti di origine statunitense e ai prodotti non avente origine statunitense, ma contenenti almeno il 10% di prodotto statunitense controllato o basati su una determinata tecnologia statunitense. Le sanzioni secondarie, invece, si applicano a qualsiasi persona o entità che effettui determinate transazioni, indipendentemente dalla nazionalità o dal domicilio, pertanto hanno validità extraterritoriale. Attualmente esistono sanzioni secondarie nei confronti di chi effettua determinate transazioni con Iran, Corea del Nord, Cuba, Russia e Venezuela.
Per quanto riguarda l’Iran, attualmente gli USA applicano sanzioni secondarie che possono essere imposte a soggetti non statunitensi che effettuino transazioni con gli iraniani listati nella List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN List) redatta dall’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del tesoro statunitense.
Casi Italiani di applicazione normativa USA sulle sanzioni:- DETTIN SPA (2014): Sanzioni e inserimento nella lista SDN per un’operazione di fornitura in Iran di apparecchiature destinate a impianti petrolchimici
- IRASCO SRL (2010 E 2018): inserimento nella lista SDN per essere indirettamente posseduta/ controllata dal governo iraniano;
- BANCA INTESA SANPAOLO (2013): Accordo transattivo per € 2.9 milioni di dollari per la violazione delle restrizioni economiche contro Sudan, Cuba e Iran. Nel 2016, la stessa Banca è stata inoltre sottoposta a sanzioni pari a $235 milioni da parte dello Stato di New York per violazione della normativa antiriciclaggio e segreto bancario;
- UNICREDIT SPA (Aprile 2019): notizia di un accordo transattivo con l’OFAC del valore di 1.3 miliardi di euro per violazione delle misure restrittive sull’Iran da parte della consociata tedesca Hypo Vereinsbank. È tra le multe più alte riguardanti una banca europea attribuita da istituzioni americane. Le ispezioni hanno appurato che l’istituto di credito tra il 2002 e il 2011 ha permesso transazioni per miliardi di dollari in Paesi come Iran, Libia, Siria, Cuba, Myanmar e Sudan, che negli Stati Uniti si trovano sotto sanzione per vari motivi.
È opportuno ricordare che la normativa statunitense e i provvedimenti sanzionatori adottati in violazione degli impegni assunti con il JCPOA (accordo sul nucleare iraniano)1 sono considerati, rispettivamente, inapplicabili e inefficaci all’interno dell’UE e nei confronti di soggetti, persone fisiche e giuridiche, europei ai sensi del Regolamento (CE) n. 2271/96 (c.d. regolamento di blocco)2.
Di più, a seguito della pronuncia cautelare della Corte di Giustizia dell’Aja dello scorso 3 ottobre 20183, il commercio con l’Iran di prodotti afferenti ai settori alimentare, agricolo, medico e dei dispositivi medicali, nonché di quelli necessari per la sicurezza dell’aviazione civile resta comunque esente da ogni sanzione e, parimenti, le operazioni bancarie a supporto di queste transazioni non potranno essere soggette a sanzioni, neppure di tipo secondario.
Tale orientamento, già fatto proprio da OFAC nell’ambito della c.d. ‘Humanitarian Exception’, sembra essere stato recepito anche da alcune banche europee che continuano a fornire assistenza all’incasso dei crediti dall’Iran; ciò attraverso rapporti di corrispondenza con quelle banche locali che, pur essendo tornate iscritte in SDN list (l’elenco dei soggetti designati dal Tesoro USA) dal 5 novembre 2018, non sono soggette a sanzioni secondarie.