I cambiamenti sulle pratiche amministrative di commercio estero attesi dalla svolta di fine anno

Pubblicato da Matteo Olivieri. 18 Novembre 2020.

Accordi di libero scambio Export Brexit Accessibilità mercato

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha lasciato l’Unione europea il 1º febbraio 2020.
Tuttavia, conformemente all’accordo di recesso, il diritto dell’Unione continua a essere applicabile al Regno Unito per un periodo di transizione che durerà fino al 31 dicembre 2020.
Durante il periodo di transizione il Regno Unito continua a partecipare al Mercato Unico e all’unione doganale dell’UE, a beneficiare delle politiche e dei programmi dell’Unione rispettando gli obblighi degli accordi internazionali di cui l’Unione è parte.
Vi saranno automaticamente cambiamenti e conseguenze di ampia portata per i cittadini, i consumatori, le imprese, le pubbliche amministrazioni, gli investitori, gli studenti e i ricercatori.
Probabilmente, finito il periodo di transizione, si creeranno ostacoli, oggi inesistenti, agli scambi di beni e servizi, alla mobilità e agli scambi transfrontalieri. Ciò avverrà in entrambe le direzioni, ossia dal Regno Unito all’Unione e dall’Unione al Regno Unito.
È essenziale che tutti gli stakeholder ne siano consapevoli e che si adoperino per essere pronti ad affrontare questi cambiamenti di vasta portata.

Tratteremo di seguito i principali aspetti da tenere in considerazione riguardo lo scambio delle merci. In particolare:
  • formalità, verifiche e controlli doganali;
  • normativa doganale e fiscale per l’importazione e l’esportazione di merci (tariffe, IVA, accise);
  • certificati e autorizzazioni di prodotti, requisiti in materia di stabilimento, etichettatura e marcatura.

FORMALITÀ, VERIFICHE E CONTROLLI DOGANALI

Con l’uscita dall’Unione, le formalità doganali si applicheranno a tutte le merci che entreranno nel territorio doganale dell’Unione dal Regno Unito o viceversa.
Ciò avverrà anche se sarà istituita con il Regno Unito un’ambiziosa zona di libero scambio che preveda tariffe e contingenti pari a zero sulle merci e la cooperazione doganale e normativa.
Per quanto riguarda l’UE, le autorità doganali effettueranno controlli conformemente al sistema comune basato sul rischio applicato a ogni altra frontiera esterna dell’Unione relativamente alla circolazione delle merci. È probabile che questi controlli comportino maggiori oneri amministrativi per le imprese e tempi di consegna più lunghi nelle catene logistiche.
Dal 1º gennaio 2021 le imprese dell’UE che desiderano commerciare con il Regno Unito dovranno disporre di un numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI) per poter espletare le formalità doganali.
Inoltre, nell’UE cesseranno di essere validi lo status di operatore economico autorizzato accordato dal Regno Unito e le altre autorizzazioni rilasciate dallo stesso.

NORMATIVA DOGANALE E FISCALE PER L’IMPORTAZIONE E L’ESPORTAZIONE DI MERCI

Durante il periodo di transizione il Regno Unito fa parte dell’Unione doganale dell’UE e del territorio dell’UE per quanto riguarda IVA e accise.
Dal 1º gennaio 2021 sarà necessario dimostrare il carattere originario delle merci oggetto di scambio perché abbiano diritto a un trattamento preferenziale nell’ambito di un eventuale accordo futuro tra l’UE e il Regno Unito.
Le merci che non soddisfano i requisiti di origine saranno soggette a dazi doganali anche in presenza di un accordo commerciale tra l’UE e il Regno Unito che preveda tariffe e contingenti pari a zero. La nuova situazione inciderà anche sugli scambi tra l’UE e i suoi partner preferenziali, in quanto il contenuto del Regno Unito (in termini di operazioni materiali e di trasformazione) diventerà, nell’ambito dei regimi preferenziali dell’Unione, “non originario” ai fini della determinazione dell’origine preferenziale delle merci.

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) sarà esigibile al momento dell’importazione dal Regno Unito di merci introdotte nel territorio IVA dell’Unione europea, all’aliquota applicabile alle cessioni degli stessi beni all’interno dell’Unione.
Saranno esentate dall’IVA le merci esportate dall’Unione al Regno Unito qualora siano spedite o trasportate nel Regno Unito, come accadrebbe per qualsiasi altra destinazione al di fuori dell’Unione europea.
Così come per tutte le importazioni da paesi terzi nell’Unione, le accise sui prodotti che vi sono soggetti (bevande alcoliche, prodotti del tabacco, ecc.) saranno esigibili al momento dell’importazione nell’Unione e devono essere pagate quando le merci sono immesse sul mercato. In futuro le importazioni dal Regno Unito potrebbero essere soggette anche a misure antidumping, compensative o di salvaguardia nel quadro della politica di difesa commerciale dell’Unione europea.

CERTIFICATI E AUTORIZZAZIONI DI PRODOTTI, REQUISITI IN MATERIA DI STABILIMENTO, ETICHETTATURA E MARCATURA

Durante il periodo di transizione il Regno Unito partecipa al Mercato Unico delle merci, che possono essere scambiate liberamente con l’Unione europea.
Dal 1º gennaio 2021 l’Unione europea e il Regno Unito costituiranno due spazi separati dal punto di vista normativo e giuridico. Ciò significa che tutti i prodotti esportati dall’Unione verso il Regno Unito o viceversa dovranno essere conformi alle disposizioni e alle norme del Regno Unito / UE e saranno soggetti a tutte le verifiche e tutti i controlli di conformità alle normative applicabili alle importazioni, alle normative tecniche, alle norme in materia di sicurezza, salute e ambiente.

In merito all’autorizzazione e alla certificazione dei prodotti, per quanto riguarda l’Unione europea:
  • i certificati e le autorizzazioni rilasciati dalle autorità o organismi con sede nel Regno Unito non saranno più validi per l’immissione di prodotti sul mercato UE;
  • la normativa dell’Unione può richiedere la registrazione dei prodotti nelle banche dati comunitarie. Tale registrazione può essere effettuata dall’importatore nell’Unione o da un rappresentante autorizzato del fabbricante del Regno Unito;
  • la normativa dell’Unione può inoltre imporre a determinati operatori economici o altre persone fisiche o giuridiche di essere stabiliti nell’Unione, non riconoscendo lo stabilimento nel Regno Unito. Questo significa che sarà necessario che il rappresentante autorizzato/responsabile si trasferisca dal Regno Unito all’Unione o, in alternativa, si dovrà nominare un nuovo rappresentante autorizzato/responsabile stabilito nell’Unione europea;
  • non saranno più conformi ai requisiti dell’Unione in materia di etichettatura la marcatura o l’etichettatura delle merci immesse nel mercato dell’Unione riconducibili a organismi o persone stabiliti nel Regno Unito.

Infine, le norme dell’Unione che vietano o limitano le importazioni/esportazioni di merci per motivi di ordine pubblico, protezione della salute, sicurezza e ambiente, si applicheranno agli scambi con il Regno Unito così come con qualsiasi paese terzo.


Il presente articolo è stato tratto dal sito della Commissione Europea.
Per maggiori informazioni, si rimanda alla specifica documentazione presente in Country Report: Regno Unito della collana ExportPlanning-IMA (International Market Accessibility).
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