Novità nella gestione dell’IVA per l’e-commerce
Pubblicato da Minasi Valeria. .
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A partire dall’1 luglio 2021 è stata modificata la norma di gestione dell’IVA per l’e-commerce B2C nell’Unione Europea. In particolare, è entrato in vigore il D.Lgs. 83/2021, in ricezione della Direttiva 2017/2455/UE, art. 2 e 3, e la Direttiva 2019/1995/UE, che vanno a modificare le direttive 2006/112/CE e 2009/132/CE.
La Commissione Europea, infatti, già nel 2016 aveva lanciato il cosiddetto “pacchetto e-commerce”. Tale iniziativa partiva dal presupposto che la crescente digitalizzazione dei servizi avrebbe portato a breve a un’improvvisa crescita delle vendite a distanza e, in modo particolare, del commercio elettronico. Pertanto, è stato ritenuto opportuno adottare alcune semplificazioni in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) per quanto riguarda il commercio elettronico al di là dei confini nazionali per le operazioni B2C (vale a dire per quelle vendite che hanno come acquirente l’utilizzatore finale e non un’azienda intermediaria). Tali norme perseguono l’intento di creare un mercato comune anche in materia di tassazione fiscale e di adeguare tale mercato alle esigenze dell’economia digitale.
Le semplificazioni appena entrate in vigore avrebbero dovuto già essere effettive a partire dall’1 gennaio 2021, ma la pandemia da Covid-19 ne ha ritardato all’1 luglio l’implementazione.
Le novità principali riguardano i punti di seguito descritti.
ABOLIZIONE SOGLIE DI PROTEZIONE NELLE VENDITE ONLINE UE
Le soglie sulle vendite a distanza, abolite dalla nuova normativa, si identificano con quel regime che stabilisce che coloro che effettuano vendite al di fuori dei confini nazionali siano tenuti a registrarsi fiscalmente nel Paese destinatario della merce per poter assolvere l’IVA nel caso in cui il valore delle esportazioni superi la soglia prevista nel Paese specifico. Tali soglie variano a seconda dello Stato membro (es. Germania: €100.000, Francia: €35.000).
In base alla nuova normativa, è stata istituita una soglia unica comunitaria di €10.000, anche se l’impresa può sempre decidere di registrarsi e applicare l’IVA del Paese del destinatario in ogni caso. Superati i €10.000, l’IVA applicata è sempre quella dello Stato di destinazione della vendita.
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ISTITUZIONE PORTALE OSS (One Stop Shop)
Superata la soglia dei €10.000, le società venditrici hanno due diverse modalità per assolvere al pagamento dell’IVA.
La prima strada è certamente quella di registrarsi per ogni singolo stato in cui viene venduta la propria merce. La seconda modalità prevede la registrazione presso un portale europeo di assolvimento dell’IVA, chiamato OSS (One Stop Shop). Attraverso il portale è possibile, innanzitutto, dichiarare e versare l’IVA dovuta in tutti gli Stati membri dell’UE in un unico Stato membro. Tale servizio, già disponibile con il sistema MOSS (oggi interamente confluito nel portale OSS), è stato esteso anche ai servizi B2C e pertanto comprende adesso anche le vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi anche tramite il commercio online, le vendite a distanza online comunitarie, le prestazioni di servizi da parte di fornitori comunitari ed extra-comunitari, le vendite nazionali online. Non sono ricomprese, invece, le vendite di quei beni che prevedono, oltre alla tassazione IVA, anche l’assoluzione di un’accisa.
I soggetti che erano già registrati al portale MOSS, oggi in disuso, confluiranno automaticamente nel nuovo sistema OSS. Per tutti gli altri, l’adesione resta su base opzionale. La registrazione al portale consente di disporre di un’unica Partita IVA italiana per tutte le cessioni di beni e servizi all’interno dell’UE, comportando non pochi vantaggi. Inoltre, anche la dichiarazione IVA potrà essere effettuata integralmente in Italia, in via elettronica e con un pagamento unico, interfacciandosi solo con l’Agenzia delle Entrate nazionale.
NUOVO REGIME IOSS (Import One Stop Shop)
Fino al 30 giugno 2021, le importazioni in Unione Europea di valore fino a €22,00 da Paesi terzi erano esenti IVA. A partire dall’1 luglio 2021, tale sistema è stato abolito.
Per agevolare il pagamento dell’IVA per le vendite di beni di valore modesto, è stato creato il nuovo sistema IOSS (Import One Stop Shop), che permette al venditore extra-europeo di incassare l’IVA dall’acquirente europeo e versarla tramite lo sportello unico per le importazioni (per beni dal valore non superiore a €150. In questo caso, l’importazione in UE è esente IVA.
A partire dall’1 Aprile 2021, è già possibile registrarsi ai portali OSS e IOSS sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La registrazione è sempre facoltativa ma, qualora si decidesse di effettuarla, sarà necessario applicare il regime per tutte le operazioni che vi rientrano.